Oramai il ddl 770 viene portato per le lunghe. Il primo agosto ancora molti emendamenti ma sempre nella stessa linea. Mai togliere l’obbligo vaccinale e niente discontinuità con la LEGGE LORENZIN.

SI A MISURE SPECIALI QUALORA VI SIA UNA FLESSIONE DELLA VACCINAZIONI ( SOLO PUNZECCHIAMENTO E NON IMMUNIZZAZIONE ) AL DI SOTTO DEL 95% E QUALORA VI SIANO EPIDEMIE ( INVENTATE DAI MEDIA ).

PER LA GRILLO SI AD OBBLIGO VACCINALE SOLO PER IL MORBILLO MA IN ASSENZA DI MONOCOMPONENTI BISOGNERA’ FARE IL TETRAVALENTE INCLUSA LA VARICELLA.

La relatrice Maria Domenica Castellone (M5S) 

ha introdotto UN EMENDAMENTO PER I BAMBINI IMMUNODEPRESSI A SCUOLA CONSENTENDO A QUEST’ULTIMI DI POTER FREQUENTARE LE LEZIONI.

Ma gli onorevoli prima di presentare un emendamento studiano la materia o eseguono ordini di scuderia? Sono gli immunodepressi a dover avere paura dei vaccinati e non dei soggetti sani non vaccinati…. Non lo dice il sottoscritto ma la medicina. Inoltre questi soggetti per esempio hanno solo contatti a scuola con altre bimbi? Ed i bidelli? E gli insegnanti? E gli operai dei lavori? E per le gite come si fa? Ed inoltre per le palestre? Ed in piscina? E al cinema?

Sfatiamo questo concetto invertendo la rotta e dicendo che sono proprio gli immunodepressi a dovre stare molto attenti a persone vaccinate.

ECCO DIMOSTRATO COME I VACCINATI DANNEGGIANO GLI IMMUNODEPRESSI
Merk Proquad morbillo, rosolia, varicella, parotite

Nel bugiardino a pagina 4 il produttore dichiara che se effettuato ad immunodepressi questo vaccino provoca encefalite e morte. Quindi sappiamo che il morbillo vaccinale propaga la malattia.
Quindi Merk ci dice che tale vaccino può provocare encefalite a soggetti immunodepressi.
Ne consegue che i vaccinati non devono entrare in contatto con le persone immunodepresse.

TUTTO IL CONTRARIO DI QUELLO CHE I GIORNALAI SOSTENGONO

APRITE GLI OCCHI DUNQUE



FONTE BUGIARDINO PROQUAD

http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2017/20171218139742/anx_139742_en.pdf


Ecco dimostrato che i soggetti immunodepressi devono stare molto attenti ad avere contatti con soggetti vaccinati a virus vivo. Lo dice la medicina. Mentre a scuola gli immunodepressi li dobbiamo mettere per forza in classi dove tutti sono vaccinati.
LINEE GUIDA PER IL PRELIEVO, LA PROCESSAZIONE E LA DISTRIBUZIONE DI TESSUTI A SCOPO DI TRAPIANTO

C.5.2 Cause di non idoneità del donatore di tessuti Sfatiamo questo concetto invertendo la rotta e dicendo che sono proprio gli immunodepressi a dovre stare molto attenti a persone vaccinate.

vaccinazione con virus vivo attenuato (morbillo, rosolia, parotite, varicella, febbre
gialla e vaiolo) nelle quattro settimane antecedenti alla donazione


fonte pag 21 del documento

http://www.trapianti.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_25_allegato.pdf


Il sen. D’Anna in Senato durante la discussione della futura legge Lorenzin, afferma che i bambini immunodepressi possono essere infettati non solo dai bambini ma anche dal

personale docente e non docente. Per cui la eventuale origine della infezione deriva soltanto dai bambini in classe?

MA COME IN TRE ANNI IL JOHN HOPKINS HOSPITAL HA CAMBIATO IDEA? IN SOLI TRE ANNI MENTRE PRIMA DOPO GIUGNO 2012 VIETAVA LE VISITE A MALATI DI TUMORE A VISITATORI O FAMILIARI MALATI O VACCINATI DA POCO,
DOPO MARZO 2015 TUTTO SPARITO… L’UNICO DIVIETO E’ PER VISITATORI MALATI….
MA VUOI VEDERE CHE QUESTI VACCINI DIFFONDONO LA MALATTIA?

VUOI VEDERE CHE SI VUOLE CELARE LA VERITA’?

FONTI
documento del 06/2012 clicca qui

documento del 03/2015 clicca qui

Perchè i non vaccinati non sono un pericolo per gli immunodepressi? Perchè la farmacovigilanza fa acqua da tutte le parti e perchè? Ce lo spiega il dr. Serravalle in audizione presso le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio riguardanti in particolare la proroga dell’obbligo vaccinale introdotto dalla legge Lorenzin il 4.9.2018

 



U. O. EMATOLOGIA e CENTRO TRAPIANTO MIDOLLO OSSEO Presidio Ospedaliero di Piacenza
a pagina 5 del documento che potete trovare qui

http://www.ausl.pc.it/garanzie_cittadini/carta_servizi/onco_ematologia/doc/OPUSCOLO_INFORMATIVO.pdf

troviamo

Ricordare che i bambini sono potenziali portatori di malattie virali quali varicella e morbillo. Si consiglia di non venire a contatto con bambini appena sottoposti a vaccinazione ( ad esempio l’antipolio il cui virus viene eliminato per diverse settimane dopo la vaccinazione).
Allora i bambini vaccinati trasmettono le malattie…non il contrario…e la immunità di gregge? Un bluff terroristico mediatico?

Per cui mentre a scuola i bambini immunodepressi devono assolutamente essere inseriti in classi con i loro compagni assolutamente vaccinati, nei reparti di oncologia i malati immunodepressi devono evitare come la peste bambini vaccinati.

Inoltre gli immunodepressi hanno contatti con altre persone solo a scuola? i virus e batteri sono ingabbiati solo a scuola? E negli scout? Ed in palestra? Ed al cinema? e in chiesa? Per cui tra un po vaccinerete a tappeto tutti giusto? Uno stato di polizia sanitaria ci sarà. Ma siamo sicuri che tutta questa spinta al punzecchiamento selvaggio a tappeto sia motivato dal benessere generale?

INIZIERa’ una nuovA FORMA DI GHETTIZZAZIONE DI MEMORIA SIMILFASCISTA?

Emendamento 5.0.100 della relatrice

Maria Domenica CASTELLONE ( M5S) 

Vedasi profilo su http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Attsen/00032600.htm


Il Relatore
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«5-ter (Tutela del diritto all’inclusione scolastica dei soggetti per i quali le vaccinazioni sono
controindicate per ragioni cliniche)
1. Ai soggetti per i quali la somministrazione delle vaccinazioni raccomandate dal PNPV è
controindicata, in maniera temporanea o permanente, in ragione di specifiche condizioni cliniche
documentate, attestate dal pediatra di libera scelta o dal medico di medicina generale o da uno
specialista del Servizio sanitario nazionale, è garantito il diritto all’inclusione nel rispetto della tutela
dalla salute nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione e nelle scuole private non
paritarie nonché nei centri di formazione professionale regionali e nei servizi educativi per l’infanzia. A
tal fine, i soggetti non vaccinabili di cui al periodo precedente sono inseriti in classi in cui non sono
presenti soggetti non vaccinati o non immunizzati per le malattie previste dal vigente PNPV, pur non
rientrando tra coloro per i quali le vaccinazioni sono controindicate in ragione di specifiche condizioni
cliniche documentate.
2. Qualora non sia possibile soddisfare le condizioni per la formazione delle classi previste dal
comma precedente all’interno della stessa istituzione scolastica o dello stesso centro di formazione
professionale, i soggetti non vaccinati o non immunizzati per le malattie previste dal vigente PNPV
sono inseriti nelle classi dell’istituzione scolastica o del centro di formazione più vicino, ferme restando
le disposizioni vigenti e i limiti di cui all’articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e
all’articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011 n. 111.
3. Al fine di garantire il diritto all’inclusione scolastica ai soggetti di cui al comma 1, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, emana uno o più decreti
contenenti linee-guida che offrono indicazioni volte a prevenire le occasioni di contagio e indicano le
misure di sicurezza necessarie alla tutela dei soggetti per i quali le vaccinazioni sono controindicate ai
sensi del comma 1. Le indicazioni contenute nelle Linee-guida riguardano azioni di informazione e
promozione di scelte solidaristiche, indirizzi tecnici e organizzativi per l’igiene personale e la pulizia
negli ambienti scolastici e criteri per la formazione delle classi.
4. Per garantire l’attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, i dirigenti scolastici delle
istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei
centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie trasmettono alle
aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo di ogni anno, l’elenco degli
iscritti per l’anno scolastico o per il calendario annuale successivo. Le aziende sanitarie locali
territorialmente competenti provvedono a restituire, entro il 10 giugno dello stesso anno, i suddetti
elenchi, completandoli, sulla base dei dati contenuti nelle anagrafi vaccinali regionali e nell’anagrafe
vaccinale nazionale, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2 della presente legge, con l’indicazione dei
soggetti cui sono state somministrate le vaccinazioni previste dal PNPV, in base all’età, dei soggetti
che hanno omesso o differito l’effettuazione delle medesime vaccinazioni, in ragione di specifiche
condizioni cliniche documentate, attestate dal pediatra di libera scelta o dal medico di medicina
generale o da uno specialista del Servizio sanitario nazionale, nonché dei soggetti immunizzati
2/8/2019 ShowDoc
www.senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/SommComm/0/1121825/doc_dc-allegato_a 6/7
naturalmente.

Nell’ipotesi di presentazione della richiesta di iscrizione nonché di raggiungimento di
posizione utile per effetto dello scorrimento nelle liste d’attesa dopo la data del 10 marzo di ogni anno,
all’atto dell’iscrizione, il dirigente scolastico o il responsabile del centro di formazione professionale o
del servizio educativo richiederà all’Azienda sanitaria locale territorialmente competente di verificare,
tramite l’anagrafe vaccinale regionale, la situazione vaccinale del soggetto interessato.
5. In via transitoria, al fine di assicurare l’attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo,
nelle sole regioni e province autonome nelle quali non risulti istituita l’anagrafe vaccinale regionale e
soltanto fino alla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del primo piano di prevenzione e
profilassi vaccinale, i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e
delle scuole private non paritarie nonché i responsabili dei centri di formazione professionale regionali
e dei servizi educativi per l’infanzia, all’atto dell’iscrizione, richiedono ai genitori esercenti la
responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari la presentazione di idonea documentazione
comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni raccomandate dal PNPV in base all’età, ovvero l’esonero
per avvenuta immunizzazione naturale o l’omissione o il differimento delle stesse in ragione di
specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal pediatra di libera scelta o dal medico di
medicina generale o da uno specialista del Servizio sanitario nazionale, che controindichino una o più
vaccinazioni in maniera temporanea o permanente. All’atto dell’iscrizione, la documentazione
comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale eventualità, la
documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata entro il 10
giugno di ogni anno. Per i casi in cui la procedura di iscrizione avviene d’ufficio, la documentazione di
cui al primo periodo del presente comma deve essere presentata entro il 10 giugno di ciascun anno,
senza preventiva presentazione di una dichiarazione resa ai sensi del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del 2000. Nell’ipotesi di presentazione della richiesta di iscrizione nonché di
raggiungimento di posizione utile per effetto dello scorrimento nelle liste d’attesa dopo la data del 10
giugno, il dirigente scolastico o il responsabile del centro di formazione professionale o del servizio
educativo, ai fini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, richiederà al soggetto che intende
iscriversi la presentazione della documentazione di cui al primo periodo del presente comma.»

Qui il pdf originale

http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato9318976.pdf